TRASPARENZA ARERA
Il servizio di raccolta e trasporto, trattamento smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti è affidato alla SMALTIMENTI SUD SRL
Zona industriale snc - 86090 Pettoranello del Molise IS
Numero Verde 800.012.490, gratuito sia da telefono fisso che mobile,
operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 09.00 alle 13.00
e-mail: a ufficio.ambiente@smaltimentisud.it sito https://www.smaltimentisud.com/
dove è possibile trovare i calendari di raccolta e il modulo per le segnalazioni relative a questo servizio
Le attività di rapporti con gli utenti, accertamento e riscossione sono svolte con il supporto di:
Ica S.p.A. in R.T.I. con Creset S.p.A. (R.T.I. ICA-CRESET)
SPORTELLO in Piazza Elena 1– 86070 Macchia d’Isernia (IS)
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel. 0865 55130, email: macchiadisernia@icacresetmolise.net
Pec: rti-icacresetmolise@pec.it
Negli altri giorni è possibile rivolgersi alle sedi ed ai contatti presenti su questo sito.
TRAMITE QUESTI CONTATTI LEI POTRA'
Richiedere copia dei documenti ricevuti, comunicare i propri recapiti email per la ricezione degli avvisi di pagamento, richiedere informazioni e verifiche sul suo avviso TARI, prenotare appuntamento;
Presentare dichiarazioni tributarie, richiedere variazioni, rateazioni e presentare autotutela;
INFORMAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI
La TASSA RIFIUTI (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
La materia è principalmente regolata dalla Legge. Il Comune, con specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo negli ambiti fissati dallo stesso legislatore, le eventuali riduzioni e maggiorazioni applicabili ed annualmente redige il Piano Finanziario destinato a determinare il costo del servizio e conseguentemente le tariffe da applicare.
La TARI è una tassa e pertanto è soggetta alle disposizioni proprie della legge di imposta nonché a tutte le disposizioni inerenti i tributi ovvero:
vige l'obbligo di dichiarazione per le nuove occupazioni, per la cessazione di occupazioni, per le variazioni che non riguardano il nucleo familiare anagrafico, per la richiesta di agevolazioni o riduzioni
il pagamento avviene con F24 o tramite il canale di pagamento pagoPA, insieme alla TARI viene riscossa la TEFA, tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali.
Per il pagamento con F24 andrà indicato il codice tributo (3944 per la TARI, "TEFA" per l'addizionale provinciale), il codice dell'Ente (L113) e l'anno di competenza, il Comune invia annualmente gli avvisi di pagamento allegando i moduli pre-compilati per il versamento e mette a disposizione dell'utenza gli uffici del RTI ICA-CRESET per eventuali ristampe qualora, per qualche disguido postale, l'avviso non venga recapitato.
In caso di tardivo, insufficiente o omesso versamento del tributo è possibile regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso purché non siano iniziati accertamenti, controlli, accessi o ispezioni da parte del Comune.
Qualora la denuncia (obbligatoria ex lege) non sia stata effettuata o sia stata effettuata tardivamente ovvero siano state riportate informazioni non veritiere il Contribuente è soggetto alla sanzione tributaria . Il Comune prevede comunque l'istituto dell'adesione che permette la regolarizzazione entro i termini previsti con una riduzione della sanzione.
Qualora il versamento non venga effettuato entro i termini o in ravvedimento operoso il Contribuente è soggetto all'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo pagamento che prevede la sanzione tributaria applicata sull'imposta evasa. Il Comune offre comunque la possibilità di pagare la tassa senza l'erogazione di sanzioni entro il termine indicato nell'atto di accertamento emesso o nel sollecito di pagamento che lo preceda.
Di seguito troverà il collegamento diretto ai Regolamenti ed ai Piani Finanziari del Comune ove è possibile approfondire tutti gli elementi di calcolo della sua bolletta, fermo restando che gli avvisi di pagamento contengono già tutti i dettagli necessari a tale verifica.